IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
 
  Visto l'articolo 15, commi 4 bis e 4  ter,  della  legge  19  marzo
1990, n. 55, e successive modificazioni; 
  Vista la nota della Prefettura - Ufficio territoriale  del  Governo
di Roma - Prot. n. 168080/2012 dell'8 ottobre 2012 con  la  quale  e'
stata comunicata l'emanazione, in data 1 ottobre 2012, da  parte  del
Giudice per le indagini preliminari  presso  il  Tribunale  di  Roma,
dell'ordinanza applicativa della misura della custodia  cautelare  in
carcere (art. 285 c.p.p.) nei  confronti  del  Sig.  Franco  Fiorito,
Consigliere  regionale  della  Regione  Lazio,  per  le   fattispecie
delittuose di cui agli articoli 110, 81 e 314 del codice penale; 
  Vista la medesima nota della Prefettura - Ufficio Territoriale  del
Governo di Roma - dell'8 ottobre 2012, con la quale venivano  inviati
gli atti trasmessi dal GIP presso il Tribunale di  Roma  relativi  al
fascicolo  processuale  n.  44714/2012  R.G.N.R.  e   n.   22716/2012
R.G.G.I.P. a carico del Signor Franco Fiorito, Consigliere  Regionale
della Regione Lazio, ai sensi dell'art. 15, comma 4 ter, della citata
legge n. 55/90; 
  Vista l'ordinanza con la quale  e'  stata  disposta  l'applicazione
della misura cautelare della custodia in carcere, emessa  in  data  1
ottobre 2012 dal GIP presso il Tribunale di Roma, ai sensi  dell'art.
285 del codice di procedura penale,  nei  confronti  del  consigliere
regionale della Regione Lazio Sig. Franco Fiorito, per i reati di cui
agli articoli 110, 81 e 314 c.p.; 
  Considerato che il menzionato art. 15,  comma  4  bis,  dispone  la
sospensione di diritto dalla carica  di  "....consigliere  regionale"
quando  e'  disposta,  tra  l'altro,  l'applicazione   della   misura
cautelare della custodia in carcere,  di  cui  all'articolo  285  del
codice di procedura penale; 
  Considerato che tale disposizione, pur a seguito  degli  interventi
abrogativi operati dall'art. 274 del decreto  legislativo  18  agosto
2000, n. 267, recante il  Testo  Unico  sull'ordinamento  degli  enti
locali,  e'  tuttora  applicabile  nei  confronti   dei   consiglieri
regionali, come ritenuto dalla  Suprema  Corte  di  Cassazione  nella
sentenza n. 17020 del 12 novembre 2003; 
  Rilevato, pertanto, che dalla data del 1º ottobre 2012  decorre  la
sospensione prevista dal suddetto art. 15, comma 4 bis,  della  legge
n. 55/90; 
    
    
  Attesa la necessita' e l'urgenza di provvedere, il che  esclude  in
radice l'applicabilita' degli articoli 7 e 8  della  legge  7  agosto
1990,  n.  241  e  successive  modificazioni  ed  integrazioni,  come
sottolineato anche nella  citata  sentenza  della  Suprema  Corte  di
Cassazione n. 17020/2003; 
  Sentiti il Ministro per gli affari regionali, il turismo e lo sport
ed il Ministro dell'interno; 
 
                              Decreta: 
 
  A decorrere dal 1° ottobre 2012 e'  accertata  la  sospensione  del
Sig. Franco Fiorito  dalla  carica  di  consigliere  regionale  della
Regione Lazio, ai sensi dell'art. 15, comma  4-bis,  della  legge  19
marzo 1990, n. 55. 
  In caso di  revoca  del  provvedimento  giudiziario  succitato,  la
sospensione cessa a decorrere dalla data del provvedimento stesso. 
 
    Roma, 9 ottobre 2012 
 
              Il Presidente del Consiglio dei Ministri 
                                Monti 
 
 
     Il Ministro per gli affari regionali, il turismo e lo sport 
                                Gnudi 
 
 
                      Il Ministro dell'interno 
                             Cancellieri